Finanziamenti

Mutuo Prima Casa Giovani

privati 4

Agevolazione dedicata agli under 36

Agevolazione dedicata agli under 36

Fondo di Garanzia

Prima casa

Giovani e giovani coppie

Mutuo per giovani e giovani coppie con il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa

Con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. "DL Sostegni-bis"), sono state emanate nuove importanti disposizioni riguardanti – tra le altre – il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

 

In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie elencate di seguito – con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui – e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori”

 

Di seguito le caratteristiche di questa agevolazione.

 

A CHI È RIVOLTO IL FONDO PRIMA CASA

Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero) salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Elenco delle categorie prioritarie:

  • Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto 36 anni
  • Famiglia monogenitoriale con figli minori, il mutuo è richiesto da:
    • Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi
    • Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore
  • Giovani che non abbiano compiuto 36 anni
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108”.

 

Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

 

CARATTERISTICHE DEL MUTUO

  • Puoi richiederlo per diverse finalità: acquisto, ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di immobile da adibire ad abitazione principale
  • Puoi scegliere tra tasso variabile e tasso fisso
  • Importo massimo 250.000 euro

 

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE

L’immobile per il quale si chiede il finanziamento:

  • deve essere adibito ad abitazione principale
  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi)
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.

La BCC ha aderito all’iniziativa promossa da ABI tramite la sottoscrizione della convenzione.

 

COME ACCEDERE AL FONDO

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% è necessario presentare in banca, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap, allegando un documento di identità (ovvero Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).

 

Al modulo bisogna allegare la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni contrattuali sono indicate nel documento "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori" messo a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet, e nel documento “Prospetto informativo europeo standardizzato”, che sarà consegnato al cliente prima della conclusione del contratto. La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.